L’articolo 1, c. da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Beneficiari, periodi d’imposta e beni agevolabili
La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e vede come soggetti beneficiari imprese e professionisti residenti nel territorio italiano a prescindere:
- dalla forma giuridica;
- dalla dimensione;
- dal settore economico di appartenenza;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Il credito spetta per gli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano stati pagati tutti gli acconti per almeno il 20% del costo d’acquisto.
I beni agevolabili devono necessariamente essere beni strumentali nuovi, acquistati in proprietà o acquisiti in leasing, destinati a strutture ubicate in Italia.
Inoltre, la circolare 30 marzo 2017, n4/E, precisa che sono esclusi i beni di consumo, e che non possono essere agevolati beni quali:
- autoveicoli e mezzi di trasporto (come indicato nel comma 1 del TUIR)
- beni strumentali le cui quote di ammortamento sono inferiori al 6,5%
- fabbricati e costruzioni
Sono invece ammissibili al credito d’imposta i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore ai 516,46 euro.
Misura dei crediti d’imposta
Ai sensi dei commi 1054 e 1055 , per i beni strumentali materiali e immateriali ordinari acquistati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spetta un credito d’imposta nella misura del:
- 10 per cento – per investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali, e fino a 1 milione di euro per quelli immateriali;
- 15 per cento – per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, destinate all’organizzazione di forme di lavoro agile (computer, stampanti, ecc.)
N.B: a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6 per cento.
Utilizzo del credito
Il credito investimenti introdotto dalla legge n. 178/2020 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nello specifico:
- in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene;
- in unica quota annuale per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dall’ammontare dei ricavi (cfr. le novità introdotte dall’art. 20 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto “Sostegni bis”).
Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per importi superiori ai 5.000 euro, non soggiace all’obbligo di apposizione del visto conformità poiché non si tratta di un credito riconducibile alle imposte sui redditi, avendo natura agevolativa.
Le condizioni per beneficiare del credito
Le condizioni necessarie al beneficio del credito d’imposta comportano il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate specifica che la disponibilità del DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.
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