Come anticipato nell’articolo del 17 novembre, con l’ultima versione della Legge di Bilancio 2022 è arrivata la proroga del bonus immobiliare, con l’aggiunta della misura del visto di conformità e dell’ asseverazione tecnica di congruità.
In quali casi però, le misure sono obbligatorie?
Chiariamo i dubbi: le precisazioni dall’Agenzia delle Entrate
Proprio perché secondo un’interpretazione letterale della norma, non è stata prevista una disciplina transitoria relativa ai lavori già in essere ma non conclusi, sono sorti dubbi sulla necessità di chiedere o meno il visto di conformità per i lavori già liquidati, per cui non è ancora stata trasmessa la comunicazione per l’opzione.
Quindi, posto che la norma è immediatamente operativa e che non è prevista alcuna disciplina transitoria, qual è l’effettiva decorrenza delle misure “antifrode” ?
Decorrenza dei nuovi obblighi
Per chi opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il visto di conformità non è richiesto se le fatture relative alle spese sono già state ricevute e saldate prima del 12.11.21 (data di entrata in vigore del DL) anche se la comunicazione dell’opzione non è stata ancora inviata materialmente.
Questo è il principale chiarimento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, su cui è utile far luce per evitare incomprensioni e controversie relative all’entrata in vigore delle nuove regole: il visto non è retroattivo.
Ricapitolando
Le principali novità entrate in vigore a partire dal 12 novembre 2021:
- Per quanto riguarda il Superbonus 110%, l’obbligo del visto di conformità è imposto anche nel caso di riporto della detrazione in dichiarazione, e non solo nel caso di cessione o sconto in fattura (com’era fino all’11 novembre).
- Per gli altri bonus edilizi invece, si stabilisce che in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità sono indispensabili per dimostrare l’effettivo diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi.
In conclusione
Si ricorda che: l’Agenzia ha già pubblicato la nuova modulistica e le relative specifiche tecniche, aggiornando anche il canale telematico.
Si specifica inoltre, che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021 per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina: non sono richiesti né il visto né l’asseverazione.
I relativi crediti possono quindi essere accettati e ulteriormente ceduti, anche dopo l’11 novembre 2021 (eccezion fatta per le sospensioni o i controlli preventivi indetti dall’Agenzia delle Entrate).
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