Obblighi informativi delle erogazioni pubbliche: adempimenti entro il 31 dicembre

Come già anticipato nell’articolo dello scorso 7 luglio, con il nuovo D.L n°52/2021 la disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni effettuate da parte della Pubblica Amministrazione è stata modificata comportando importanti novità per i soggetti che le ricevono.

Scadenza al 31.12.21 per adempiere all’obbligo di pubblicità

L’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione di numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni e dell’organizzazione dei soggetti pubblici.

Le norme citate obbligano le associazioni di cui le Onlus e fondazioni – nonché talune cooperative sociali –  a pubblicare sui propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni effettuate dalle PA percepite nell’esercizio finanziario precedente, entro il 30 giugno di ogni anno.

Si introduce quindi l’obbligo per le imprese di indicare le informazioni che riguardano i suddetti aiuti nella nota integrativa.
Vengono inoltre confermati come destinatari dell’obbligo di pubblicazione anche i soggetti non tenuti all’obbligo di redazione della nota integrativa.

Tra i destinatari della normativa rientrano infatti:

  • I piccoli imprenditori
  • Le società di persone soggette a obblighi semplificati
  • Le microimprese

La norma in questione prevede dunque che i soggetti indicati assolvano il suddetto obbligo di pubblicazione tramite la pubblicazione delle informazioni e degli importi relativi ai sussidi ricevuti, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, sebbene,  grazie alla proroga del termine a partire dal quale verranno applicate le sanzioni per l’anno 2021, sia effettivamente entro il 31 dicembre 2021 che si dovrà adempire all’obbligo di pubblicazione – per l’anno fiscale 2021 –  senza incorrere in sanzioni.

Si dispone infatti il 1° gennaio 2022 come termine a decorrere del quale possono essere applicate le sanzioni.

Si ricorda:

Se per i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa, la pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche avviene automaticamente nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, per le imprese che non sono soggette alla redazione della nota integrativa, la pubblicazione delle informazioni deve essere resa pubblica tramite il sito web di proprietà o, in mancanza di questo, mediante i portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza all’impresa.

Al fine di evitare la divulgazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro.

In fine, il comma 125-ter del citato art. 1, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione.
Tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

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