Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, l’operazione, che permetterà di sostituire il costo o il valore di acquisto con il valore adeguato a quello di mercato, deve avvenire tramite il perfezionamento di una perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva del 14%, da concretizzare non oltre il giorno 15.6.2022.
Vediamo nel dettaglio:
Aliquota
In particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 con un’imposta sostitutiva al 14%, al posto della precedente aliquota dell’11%, rendendo di fatto, più onerosa la rivalutazione.
Ambito oggettivo
Per quanto concerne la rivalutazione dei beni (terreni e/o partecipazioni) è necessario fare una distinzione tra di essi data la loro diversa natura:
Terreni
Si tratta di terreni agricoli o edificabili posseduti:
- a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, superficie, enfiteusi)
- al di fuori dell’ambito di attività imprenditoriale eventualmente esercitata.
Partecipazioni
L’agevolazione si applica esclusivamente ai titoli, alle quote ed ai diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, e si applica:
- alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali azioni)
- alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote della s.r.l. e società di persone)
- ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le già menzionate partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni).
Soggetti interessati
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e soggetti equiparati;
- i soggetti non residenti in Italia privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Modalità operative e termini
Per rideterminare il costo o il valore di acquisto dei terreni e/o quelle delle partecipazioni occorre entro il termine del 15 giugno 2022:
- far redigere da un professionista abilitato una perizia giurata di stima, che dev’essere asseverata dallo stesso e conservata dal contribuente;
- procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 14% calcolata sul valore del terreno e/o della partecipazione risultante dalla perizia asseverata di stima.
Pagamento
Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere rateizzato (con un massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.
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