Già da tempo è sono state introdotte nel nostro ordinamento, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), le società benefit (SB), ossia le società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse.
Cosa s’intente con il termine “beneficio comune”?
Per beneficio comune deve intendersi il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie indicate; dette finalità, oltre a essere specificamente presenti nell’oggetto sociale, sono in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l’attività sociale possa andare a impattare.
Con le Società Benefit viene introdotta una nuova tipologia di società che continua a perseguire lo scopo di lucro ma affianca allo stesso uno o più scopi sociali o di pubblica utilità. Le società benefit non ricorrono a raccolta di fondi o donazioni esterne per realizzare i propri scopi sociali perché questi sono inclusi nella attività d’impresa che esse svolgono.
Gli adempimenti previsti:
In sostanza, la Società Benefit può essere costituita sotto forma di società di capitali, di persone e cooperative, così come già prescritte dal Codice civile, ed è subordinata ad alcuni adempimenti, quali:
- indicazione nell’oggetto sociale delle finalità specifiche di beneficio comune;
- individuazione di un benefit director;
- redazione di una relazione annuale sulle attività a beneficio comune, che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro, in modo esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società, credibile e trasparente;
- pubblicazione sul sito Internet del benefit report.
L’attività di tali società è poi monitorata (ed eventualmente sanzionata) dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il contesto attuale
Le problematiche connesse al climate change e la pandemia da Covid-19 che stanno colpendo l’intero pianeta, hanno portato alla necessità di integrare tematiche di sostenibilità anche ambientale ai processi produttivi, nonché di adottare definitivamente un modello di economia circolare; come evidenziato dall’Agenda ONU 2030 che ha, infatti, definito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile “improrogabili”.
Le Società Benefit sono frutto di un movimento globale volto a diffondere un paradigma più evoluto e integrato di business. Pur essendo “for profit”, la Società Benefit è orientata al raggiungimento del successo sostenibile per i dipendenti, la comunità di riferimento e l’ambiente.
Le Società Benefit, quindi, con duplice scopo di lucro e di beneficio sociale, continuano ad essere incentivate dallo Stato italiano. È evidente, dunque, come questo avrà un impatto anche sui bilanci e, più in generale, sulla reportistica non finanziaria, che accompagnerà tali bilanci (ed informazioni) tradizionali, col fine ultimo di proporre alla comunità di riferimento un documento che non fotograferà più solo i risultati d’esercizio, ma con probabilità l’impatto e il successo sostenibile dell’azienda in senso più ampio e d’insieme.
Le società benefit rappresentano il frutto di azioni di pensiero, tra cui l’Agenda ONU 2030 e lo European Green Deal che hanno portato ad un’attenzione sempre più decisiva alle tematiche ESG:
- Environmental, che riguarda l’impatto su ambiente e territorio;
- Social, che comprende invece tutte le iniziative con un impatto sociale;
- Governance, che riguarda aspetti più interni all’azienda e alla sua amministrazione).
Sull’argomento ci siamo tornati e ci torneremo ancora.
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