L’art. 1 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
La norma ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni estere devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con fattura elettronica e viene di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale del cosiddetto “esterometro”.
Il nuovo decreto “Semplificazioni” precisa che sono escluse dall’esterometro:
- le operazioni documentate da fattura elettronica tramite SdI;
- le operazioni documentate da bolletta doganale, che sono già escluse all’obbligo fatturazione elettronica;
- le operazioni documentate, di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972, anch’esse escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Tra le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 rientrano: prestazioni di servizi relativi a beni immobili (perizie, prestazioni di agenzia, fornitura di alloggio alberghiero e analoghi), prestazioni di trasporto di passeggeri (nel territorio dello Stato italiano), prestazioni di ristorazione e catering (eseguite nel territorio italiano), prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio o simili, a breve termine, di mezzi di trasporto, quando messi a disposizione del destinatario nel territorio italiano e utilizzati all’interno dell’UE.
Termini di trasmissione:
le fatture elettroniche transfrontaliere dovranno essere inviate con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:
- per le operazioni attive, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
- per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Modalità di invio:
Fatture passive:
il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:
- TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
- TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Si ricorda che le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.
Fatture attive:
emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:
- nel campo “Codice destinatario”, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
- nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui il SdI non effettua controlli di validità). Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”. Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000.
L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.
Sanzioni:
La sanzione applicabile dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.
Si ricorda che le normative sopra descritte trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti “minori” (minimi e forfetari) per i quali è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 (in quanto hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro).
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