Nuovo Codice della crisi d’impresa

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 dell’ultimo decreto correttivo (D.Lgs. n. 83/2022).

Le nuove disposizioni impongono all’imprenditore, individuale o in forma societaria, di adottare adeguate misure e assetti per la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa e assumere tempestivamente le iniziative necessarie a farvi fronte.

Con il nuovo codice della crisi è stata apportata un’importante modifica all’art. 2086 del Codice civile, dopo il primo comma, infatti, è stato aggiunto il seguente:

«L’imprenditore (…) ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Per monitorare pertanto le performances aziendali è indispensabile, pertanto, agire su due fronti:

  • Una visione backward-looking (rivolta al passato), che permette di fotografare lo stato di salute dell’impresa negli ultimi esercizi e nell’esercizio in corso e valutare eventuali squilibri in termini di redditività, solvibilità e liquidità.
  • Una visione forward-looking (prospettica, rivolta al futuro), che permette di poter valutare in ottica prospettica la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa netti positivi in grado di ripagare i flussi di debito dell’azienda nell’arco dei 12 mesi successivi.

Parametri per l’individuazione della crisi

Si evidenzia quanto disposto all’art. 3 del Codice della Crisi, il quale stabilisce i parametri per ritenere necessaria l’attuazione di misure preventive per l’emersione della crisi quali:

  • Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali per la previsione di cui al comma 4 ovvero:
    • L’esistenza di debiti per retribuzioni scadute da almeno trenta giorni pari a oltre le metà dell’ammontare;
    • L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
    • L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanti giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualche forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
    • L’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 novies, comma 1, nei confronti di creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Riscossione, vedi anche ultima modifica del 27 luglio 2022).
  • Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.

L’imprenditore stesso deve autonomamente dotarsi di un adeguato assetto organizzato contabile per monitorare in modo continuativo le performance della propria azienda, attraverso l’elaborazione di attendibili proiezioni economiche – finanziarie.

Nel momento in cui si accerta lo stato di crisi l’imprenditore dovrà rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio, e per avviare la procedura di Composizione Negoziata della Crisi, che prevede la nomina di un esperto indipendente, con il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri eventuali soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi.

Gli indicatori del codice della crisi d’impresa

Gli indicatori della crisi sono indici che, come risultato, evidenziano la possibilità dell’esistenza della crisi, permettendo di verificare la sostenibilità dei debiti per un periodo di tempo di almeno sei mesi. Permettono, dunque di valutare la continuità aziendale.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi si è reso necessario calcolare un indicatore, il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che non si limita a quantificare in maniera “statica” l’ammontare totale del debito finanziario in relazione al patrimonio netto, ma che analizza in modo “dinamico” e prospettico la capacità di rimborso del debito dell’impresa e la sostenibilità del debito considerando anche i piani di sviluppo aziendali.

Il DSCR rappresenta l’ammontare necessario per pagare gli interessi e le quote capitale dei finanziamenti che le imprese hanno in essere.

La tradizionale formula di calcolo del DSCR è la seguente:

  • Per “Cash flow operativo–tax” si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d’esercizio.
  • Per “Flusso finanziario a servizio del debito” si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.

L’indicatore deve essere superiore ad 1; quanto più è elevato, quanto più l’impresa è solida.

Il DSCR può infatti assumere valori superiori uguali o inferiori all’unità:

  • DSCR>1: nel caso in cui il cash flow operativo generato ecceda gli impegni finanziari a servizio del debito;
  • DSCR=1: il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito dagli impegni finanziari a servizio del debito;
  • DSCR<1: nel caso in cui il cash flow operativo generato risulti inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito.

Perché è importante aggiornarsi?

In primis l’imprenditore deve conoscere sempre lo stato della sua azienda, gli aspetti economici e soprattutto la situazione finanziaria; questo gli permette di poter valutare e pianificare il proprio lavoro scegliendo i comportamenti da adottare nella propria azienda, ausiliato dalla miglior conoscenza e valutazione delle risorse a disposizione.

Tutto ciò a prescindere dalle introduzioni normative e modifiche alla materia aziendale vigente.

In ogni caso adeguarsi ai principi imposti dal Codice della Crisi consente ad imprenditori ed amministratori di società di evitare (o attenuare) responsabilità personali.

Ricordiamo che, l’art. 2476 del Codice civile ha aggiunto alle tradizionali forme di responsabilità degli amministratori di S.r.l. (verso la società, con azione da parte dei soci) la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

 

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