Agenzia delle Entrate: “Disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto”

“Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni-bis (art. 1 del D.L. n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021)”

A renderlo noto un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 22 giugno 2021.

 

Come specifica il documento

Si tratta di 1,77 milioni di bonifici, per un totale di circa 5 miliardi di euro.
Si sommano, in oltre, circa 38 mila crediti d’imposta per un totale di circa 166 milioni di euro riconosciuti in via automatica a chi aveva scelto tale modalità di erogazione. In totale si parla quindi di oltre 1,8 milioni di beneficiari del nuovo contributo automatico, per un totale di 5,2 miliardi di euro.

Il contributo in esame verrà corrisposto con la stessa modalità scelta per il precedente: nello specifico, se la scelta riguardava l’erogazione tramite bonifico postale o bancario per il contributo a fondo perduto del primo decreto “Sostegni”, il contributo automatico del decreto “Sostegni-bis” verrà dunque accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Al contrario, se per il precedente contributo si aveva optato per l’utilizzo in compensazione, anche il contributo automatico del decreto “Sostegni-bis” verrà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021 .

Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, sempre a condizione che il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

 

Un ulteriore indicazione

L’art. 1 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ) dispone inoltre che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del suddetto articolo, nonché dell’art. 1, comma 12, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, saranno destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di:

  • Soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir;
  • Soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1 , lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 dell’art. 1 del decreto.
    Le modalità di determinazione dell’ammontare di tale contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

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