Novità D.L Sostegni-bis e Società Benefit

Sono stati approvati dalla Commissione Bilancio della Camera numerosi emendamenti del decreto “Sostegni-bis”D.L 25 marzo 2021, n°73 –  avviandone così l’iter di approvazione definitiva.
Tra questi, alcune importanti novità riguardano nello specifico:

  1. La proroga, con annessa possibilità di rateizzazione, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni posseduti al 1° gennaio 2021.
    Da segnare in agenda è quindi la data del 15 novembre 2021,termine che permette di valutare con maggiore attenzione la possibilità di effettuare l’adempimento anche a seguito della programmazione di nuovi obiettivi quali alienazione beni, riallineamento valori contabili e fiscali.
  2. L’introduzione di un nuovo credito d’imposta pari al 25% per le imprese – a prescindere dalla forma giuridica, dimensione o settore – che affrontano spese per la formazione professionale di alto livello dei dipendenti. Per un massimo di 30.000 euro per ogni impresa beneficiaria, le spese ammissibili riguardano il costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato con la formazione, specializzazione o perfezionamento.
  3. La proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale si può usufruire del credito d’imposta per i costi di costituzione delle società benefit, comprese le spese notarili, quelle di iscrizione al Registro delle imprese e i costi di consulenza e assistenza legale sia per la costituzione, sia per la trasformazione in società benefit.

Novità operative quindi, per chi, tra imprenditori e soci, può utilizzare i nuovi termini all’approvazione del D.L Sostegni-bis.

In particolare, però, dedichiamo un approfondimento a una di queste novità, in quanto argomento che potrebbe sensibilizzarne maggiormente l’utilizzo.
Parliamo allora delle società benefit.

 

Cos’è una società benefit?

Le Società Benefit (SB), istituite con il DDL Stabilità 2016, rappresentano una vera e propria evoluzione del concetto di azienda. Le Società Benefit, infatti, integrano nell’oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. La disciplina istituita prevede dunque che tutte le tipologie di società contenute nel Codice Civile possano perseguire, oltre all’obiettivo di dividere gli utili, anche quello di apportare un beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità o territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interessi.
Tutte le società possono quindi diventare Società Benefit, proprio come possono contare su un credito d’imposta pari il 50% dei costi di costituzione o trasformazione – agevolazione inserita nell’art. 38-ter del decreto Rilancio convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

N.B
È appunto questo credito d’imposta il soggetto della più recente novità relativa alla proroga del termine, fissato al
31 dicembre 2021
, entro il quale si può usufruirne, fermo restando che a beneficiarne siano società costituite sul territorio nazionale.

Questa nuova tipologia di società, grazie proprie caratteristiche, contribuisce a dare uno sguardo verso il futuro sensibilizzando, sia per gli argomenti sia per gli obiettivi preposti, la necessità di porre sempre maggiore attenzione al rispetto dell’ambiente e del sociale.
Si parla quindi di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro molto più adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del nostro secolo, e non di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit.

 

Le caratteristiche delle società benefit, tra scopo,
responsabilità e trasparenza

Ogni società dunque può diventare benefit. Per farlo, deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire, ed è inoltre tenuta a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni proprie di ciascun tipo di società.
Nello specifico, per essere riconosciuta come società benefit, questa deve introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB”, utilizzando questa denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Tra gli scopi, il concetto di “beneficio comune” è inteso come il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di persone, di comunità, territori e ambiente, di beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. A questo proposito, con “altri portatori di interesse” si intendono i soggetti coinvolti in modo diretto o meno dall’attività delle società. Tra questi ricordiamo: lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

La società benefit è inoltre regolata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento
delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie previste dalla normativa, il tutto in maniera conforme a quanto previsto dallo statuto.
In pratica, la società benefit è tenuta a individuare il soggetto – o i soggetti – a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
L’inosservanza degli obblighi può portare, eventualmente, all’applicazione di quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società, in materia di responsabilità degli amministratori.

 

A proposito di trasparenza

Uno degli obblighi principali della società benefit, riguarda la redazione annuale di una relazione che concerne il perseguimento del beneficio comune.
Questa deve essere allegata al bilancio societario, e deve includere:

1. La descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il
perseguimento delle finalità di beneficio comune, così come delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato
2. La valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche
descritte nell’allegato 4 annesso al DDL Stabilità 2016 e che comprende le aree di valutazione identificate
nell’allegato 5
3. Una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Infine, la relazione annuale dev’essere pubblicata sul sito web della società, qualora esistente, mentre viene affidato
all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare sull’operato delle società
benefit.
Nei confronti delle società che disattendono le regole vigenti, possono esser applicate le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali, quelle la pratica commerciale sleale.

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