Guida alla “Nuova Sabatini”: contributi erogati alle PMI

Previsto, con l’art. 5 del D.L 30 giugno 2021 n.99,  comma 2,  il rifinanziamento atto ad assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Con il decreto 2 luglio 2021, si è riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi “Nuova Sabatini” in data 2 luglio 2021.

 

Obiettivi della misura

Facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
Questi gli scopi della misura che, con la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, permette di accedere a un contributo in conto impianti sugli interessi relativi ai finanziamenti agevolati. 
Oggetto della norma – ad esclusione dell’industria carboniera, le attività finanziarie, quelle assicurative e l’industria dei prodotti di imitazione/sostituzione del latte o prodotti lattiero caseari  – sono le micro, piccole e medie imprese. Queste infatti possono accedere all’agevolazione per finanziare l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e beni strumentali ad uso produttivo, comprese anche le tecnologie digitali (hardware e software) e gli investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; il tutto per un importo minimo di 20.000 euro e un massimo di 4 milioni.

I beneficiari dell’agevolazione sono le PMI che alla presentazione della domanda presentano requisiti quali ad esempio:

  • essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, o nel Registro delle imprese di pesca
  • non si trovano in condizione di “impresa in difficoltà”
  • hanno sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, a patto che provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Gli investimenti agevolabili

Gli acquisti – o l’acquisizione in leasing – sono previsti per:

  1. la creazione di una nuova attività produttiva
  2. la diversificazione della produzione di uno stabilimento
  3. l’ampliamento di un’unità produttiva
  4. il cambiamento del processo di produzione di uno stabilimento esistente

Nella fattispecie, i beni strumentali agevolabili devono:

  • essere ad uso produttivo
  • essere destinati a strutture produttive già esistenti o da ampliare – ovunque localizzate sul territorio nazionale
  • essere correlati all’attività svolta dall’impresa
  • essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa che effettua l’investimento
  • essere capitalizzati e risultare nell’attivo patrimoniale per almeno tre anni (fatta eccezione per i beni in leasing)
  • essere caratterizzati da “autonomia funzionale”
  • consistere in attrezzature, macchinari, impianti, beni strumentali nuovi, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale dello schema di bilancio CEE alle voci “altri beni materiali” (B.II.4) e “impianti e macchinari” (B.II.3).

Possono inoltre essere agevolati gli investimenti in “tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” che comprendano beni immateriali e materiali indicati negli elenchi Allegati 6/A e 6/B della circolare MISE 15 febbraio 2017 n°14036 (investimenti in tecnologie “industria 4.0”).

La forma del contributo

L’agevolazione è concessa come contributo in forma conto impianti il cui ammontare è pari ad una percentuale calcolata sull’ammontare totale degli interessi previsti per un finanziamento della durata di cinque anni, pari al valore dell’investimento:

  • contributo in conto impianti del 7.72 per cento –  tasso di interesse convenzionale pari al 2,75
  • per investimenti in tecnologie cosiddette “industria 4.0”: contributo in conto impianti del 10,08 per cento, su tasso di interesse convenzionale pari al 3,575
  • per le micro e piccole imprese di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: contributo in conto impianti del 15,74 per cento – tasso di interesse convenzionale peri al 5,50

In tema di cumulabilità, si precisa che, per le imprese di settore diverso da pesca e agricoltura, le agevolazioni della “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese; il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di Stato e non fa cumulo; le agevolazioni concesse dalla “Nuova Sabatini” possono essere cumulate con altre che consentano cumulabilità entro i massimali ESL.
Si chiarisce inoltre che le agevolazioni della misura possono coesistere con le norme che non sono considerate aiuti di Stato e non concorrono dunque a fare cumulo.

La procedura

  1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE E FINANZIAMENTO
    presentata tramite PEC alla banca o all’intermediario finanziario insieme alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, e attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.
  2. VERIFICA REGOLARITÀ FORMALE E RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO
    La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
  3. ADOZIONE DELIBERA FINANZIAMENTO E TRASMISSIONE AL MISE
    Previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo – la banca/intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A, adottando la relativa delibera e trasmettendola al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
  4. ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
    Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.
  5. STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
    La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore, entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo, se successiva.
  6. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE COMPLETAMENTO INVESTIMENTO
    La PMI è tenuta a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A investimento ultimato, la PMI compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma telematica dedicata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI).
  7. INOLTRO RICHIESTA CONTRIBUTO
    Previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la PMI compila in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura messa a disposizione sulla piattaforma dedicata, la Richiesta Unica (modulo RU).
  8. EROGAZIONE DEL CONTIRBUTO
    Entro 60 giorni dal ricevimento del modulo RU
    , il Ministero procede, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, a erogare il contributo.

 

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