Tra le misure del Decreto Lavoro entrato in vigore il 30/06/21, tra cui ricordiamo il rifinanziamento della Nuova Sabatini e la sospensione del cashback di Stato, sono presenti anche nuovi benefici destinati agli esercenti che rientrano nel quadro della promozione dei pagamenti elettronici.
Vediamoli nel dettaglio:
1. Credito d’imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici
Destinatari dei bonus sono gli esercenti e le attività d’impresa, arte o professioni con ricavi relativi all’anno di imposta precedente – a partire dal 1° luglio 2020 – inferiori a 400 mila euro.
La misura “standard” del beneficio prevede un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con l’utilizzo di carte di credito/debito, prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili.
È concesso invece un credito d’imposta pari al 100% delle commissioni – se maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 – in caso di acquisizione dei cosiddetti “strumenti di incasso evoluti”.
2. Doppio credito d’imposta per l’acquisto o noleggio di POS
Rivolto a coloro che noleggiano, acquistano o utilizzano strumenti che consentono il pagamento elettronico, il credito di imposta è calcolato sul costo dell’acquisto o noleggio degli strumenti, nonché sulle spese di convenzionamento sostenute per collegare tecnicamente tali apparecchi. Si fa riferimento in questo caso agli apparecchi per il pagamento elettronico connessi ai registratori di cassa, e il tetto massimo per tale credito è pari a 160 euro per ogni soggetto.
In aggiunta, un secondo credito d’imposta che ha un tetto massimo di 320 euro per soggetto. Questo è invece destinato a chi acquista, noleggia o utilizza strumenti di pagamento elettronico evoluti che consentono anche la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica.
- Il primo credito d’imposta – con tetto massimo 160 euro per soggetto – viene concesso con le seguenti percentuali di applicazione (che variano però in base ai compensi e ricavi dei beneficiari riferiti al periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022): 70% per i soggetti i cui compensi e ricavi, nel periodo indicato, non superino i 200.000 euro; 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi, nel periodo indicato, siano compresi tra 200.000 euro e 1 milione di euro; 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi, nel periodo indicato, siano compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro.
- Il secondo credito d’imposta invece, viene concesso in base a ricavi e compensi riferiti all’anno 2022, come di seguito indicato: 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi, relativi al periodo indicato, non superino i 200.000 euro; 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi, relativi al periodo indicato, siano compresi tra 200.000 euro e 1 milione di euro; 40% per i soggetti i cui compensi e ricavi, relativi al periodo indicato, siano compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro.
N.B
Si evidenzia che i crediti d’imposta appena menzionati si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, e che tali bonus non concorrono alla formazione del reddito, potendo essere utilizzati solo in compensazione, ovvero dopo aver sostenuto la spesa.
Come ottenere il credito d’imposta
Per usufruire dei benefici, è necessario seguire l’iter previsto per gli aiuti dello Stato. Vanno quindi indicati nella dichiarazione dei redditi relativamente al periodo d’imposta di maturazione del credito, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.
Si ricorda inoltre che i crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP, e che non contribuiscono alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.
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