A partire dal 1° luglio 2022, come previsto all’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR-2”), per i soggetti rientranti nei c.d. regimi minimi, ossia regime di vantaggio e regime forfetario vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica, nel caso in cui i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano superiori a euro 25.000.
Vediamo nel dettaglio le nuove regole:
Soggetti coinvolti:
- rientranti nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- rientranti nel regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a euro 65.000.
Soggetti esclusi:
- forfetari che per l’anno precedente hanno registrato compensi/ricavi inferiori a euro 25.000; per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (cd. Sistema TS), con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (di cui all’ 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119),
- i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (così come stabilito dall’ 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135).
Cosa comporta tale obbligo per i soggetti coinvolti?
A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti nei regimi minimi saranno tenuti:
- all’emissione di fatture elettroniche nei confronti di clienti residenti in Italia e all’estero, con codice natura “N.2.2 non soggette – altri casi”.
- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
- alla conservazione elettronica delle fatture;
- all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.
Termini di trasmissione delle fatture elettroniche:
in linea generale, ricordiamo che la fattura elettronica dev’essere trasmessa:
- entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), nel caso di fattura immediata;
- entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.
N.B.: Per il terzo trimestre 2022, per i soggetti rientranti nei regimi minimi, è stata prevista la possibilità di trasmettere la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Regime sanzionatorio:
le sanzioni verranno applicate nei casi di omessa di fatturazione, oppure qualora siano scartate dal Sistema di Interscambio (SdI), e variano a seconda del tipo di operazione effettuata.
Nel dettaglio:
- in caso di emissione tardiva/omissione della fatturazione elettronica riguardante operazioni imponibili IVA verranno applicate le seguenti sanzioni:
- fra il 90 e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
- in caso di emissione tardiva/omissione della fatturazione elettronica riguardante operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile le sanzioni amministrative applicate saranno:
- compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
- quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione ammonta da euro 250 a euro 2.000.
Per le suddette sanzioni si applica l’istituto del ravvedimento operoso, procedura attraverso la quale è possibile segnalare e riparare l’irregolarità ottenendo una riduzione delle sanzioni previste.
L’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo
Dal 1° luglio 2022, i soggetti che saranno tenuti all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico dovranno assolvere elettronicamente anche l’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture emesse (qualora di importo superiore a euro 77,47).
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta in misura non superiore a euro 250, come definito dal decreto n. 314 del 19 dicembre 2020, deve avvenire:
- per il II trimestre (aprile, maggio e giugno) entro il 30 settembre;
- per il I e il II trimestre entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire, in via alternativa:
- sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Per informazioni:
info@studiofranceri.it
019 884652
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