Con la pubblicazione del Decreto “Aiuti-bis” sono state introdotte nuove modifiche alle agevolazioni previste, ecco un breve riepilogo.
I bonus fiscali casa attivi a cui faremo riferimento sono i seguenti:
- Bonus ristrutturazioni;
- Ecobonus e Sismabonus ordinari;
- Superbonus 110%;
- Bonus facciate;
- Bonus barriere architettoniche;
- Installazione colonnine di ricarica.
Modalità di fruizione dei bonus:
i bonus fiscali possono essere goduti con modalità alternative:
- detrazione in dichiarazione dei redditi in più quote annuali per una percentuale, differente per ogni agevolazione, sulla spesa sostenuta per l’intervento edilizio.
- sconto in fattura, che viene concesso dall’impresa/fornitore che effettua i lavori. A fronte di questo sconto, l’impresa/fornitore matura un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione o essere ceduto a terzi.
- cessione del credito, può avvenire verso l’impresa/fornitore che fa i lavori o a terzi soggetti. Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente a terzi.
Novità: la responsabilità del cessionario
Il Decreto “Aiuti-bis” apporta un’importante modifica, alla normativa del decreto Rilancio, per quanto riguarda le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione del credito in caso di fruizione illegittima del bonus fiscale o di violazione nell’utilizzo del credito d’imposta, prevedendo una limitazione alle ipotesi di “concorso in violazione” alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
In particolare:
- la novità ha effetto per i crediti fiscali derivanti sia da Superbonus (per il quale già era stabilito l’obbligo di acquisire visto di conformità e asseverazione), sia dagli altri bonus fiscali sulla casa;
- per i bonus edilizi diversi dal 110%, per l’applicazione della novità occorre distinguere:
- i crediti sorti prima del 12 novembre 2021 (per i quali sono già acquisiti visto ed asseverazione) la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave è automatica;
- i crediti sorti dopo il 12 novembre 2021 (per i quali, dunque, non risultano acquisiti visto ed asseverazione) è prevista la responsabilità solidale del cessionario anche senza dolo o colpa grave.
Limitazioni alla cessione del credito
Per quanto riguarda la cessione del credito la normativa attuale prevede una serie di limitazioni, in particolare sono possibili al massimo un numero di quattro cessioni e verso soggetti specificamente individuati.
In sintesi:
- prima cessione del credito verso qualsiasi tipo di soggetto (incluse banche ed imprese di assicurazione);
- N.B.: A tutt’oggi le cessioni del credito verso le banche sono ferme, gli istituti di credito stanno però rivalutando le posizioni.
- seconda e terza cessioni, a condizione che tali cessioni siano effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari e assicurazioni;
- una quarta cessione che possono fare solo le banche verso tutti i soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca ovvero con la banca capogruppo.
Visto di conformità ed asseverazione
La normativa vigente prevede l’obbligo per il beneficiario di acquisire:
- il visto di conformità, ossia uno strumento di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria, tra i quali professionisti commercialisti e consulenti del lavoro;
- asseverazione, una dichiarazione che attesta la congruità delle spese da sostenere.
Vediamo in quali casi e le differenze tra i vari bonus:
- Superbonus 110%:
- Laddove si opti per sconto in fattura o cessione del credito bisogna acquisire visto di conformità ed asseverazione. L’asseverazione serve anche se il beneficio è utilizzato come detrazione fiscale.
- Dal 12 novembre 2021, bisogna acquisire il visto di conformitàanche laddove si utilizzi il beneficio come detrazione fiscale, tranne il caso in cui la dichiarazione redditi è presentata attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
- Altri bonus fiscali casa:
- se si opta per sconto in fattura o cessione del credito c’è obbligo di acquisire visto di conformità ed asseverazione. L’obbligo, tuttavia, non sussiste se trattasi di interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro;
- tuttavia, se si realizzano lavori ammessi al bonus facciate e si opta per sconto o cessione del credito, servono sempre visto conformità ed asseverazione.
Contatti:
info@studiofranceri.it
019884652
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